Nella Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP), la cartella informatizzata del paziente viene definita come «cartella virtuale che consente, in un caso di cura concreto, di rendere accessibili mediante procedura di richiamo dati rilevanti ai fini della cura tratti dalla cartella sanitaria del paziente e registrati in modo decentralizzato o dati registrati dal paziente stesso» [1].
A tale scopo, le comunità e le comunità di riferimento [2] gestiscono sistemi di archiviazione secondaria che contengono, tra l’altro, una copia dei dati rilevanti di una cartella clinica in formato elettronico. Solo al momento dell'accesso alla CIP, i documenti presenti nei sistemi di archiviazione secondaria vengono recuperati e raggruppati in un unico dossier.
Il fatto che sia o meno disponibile una CIP non ha alcun influsso su tutti gli obblighi di legge e contrattuali (leggi sanitarie cantonali e Codice deontologico della FMH, mandato di trattamento) correlati alla gestione di una cartella clinica [3]. Anche se un paziente dispone di una CIP, il medico non può rinunciare alla documentazione contenuta nella cartella clinica, sia essa cartacea o in formato elettronico.
Ulteriori informazioni sulla cartella informatizzata del paziente vengono messe a disposizione dal Centro di competenza e di coordinamento di Confederazione e Cantoni eHealth Suisse sul sito www.patientendossier.ch/it.
[1] Art. 2 cpv. a RS 816.1
[2] Messaggio LCIP, FF 2013 5321, p. 5337: Per comunità o comunità di riferimento si intende un’unità organizzativa di professionisti della salute e dei loro istituti, che partecipano al trattamento di un paziente e creano o visualizzano informazioni relative al paziente.
[3] Accademia svizzera delle scienze mediche / Federazione dei medici svizzeri (2020) Basi legali per l’attività quotidiana del medico. Una guida per la pratica medica quotidiana. Pagina 59 segg.
La Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) prevede il principio della doppia volontarietà. Tale principio vale sia per i pazienti, che decidono autonomamente e previo consenso scritto se desiderano o meno partecipare alla CIP, che per i professionisti della salute e i loro istituti[1]. Sono esclusi dalla volontarietà i fornitori di prestazioni ai sensi degli articoli 39 e 49a capoverso 4 LAMal[2], che fatturano prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Dopo l’entrata in vigore della LCIP, il legislatore ha previsto a decorrere dal 15 aprile 2017 un termine di tre anni entro il quale gli ospedali, incluse le cliniche di riabilitazione e le cliniche psichiatriche, devono offrire una CIP. Per le case per partorienti e gli istituti di cura il termine è di 5 anni.
Per i medici che svolgono l’attività in ambito ambulatoriale, al momento non sussiste alcun obbligo di partecipare alla CIP. Con la revisione della LAMal relativa alla gestione strategica delle autorizzazioni, approvata il 19 giugno 2020, l’autorizzazione per l’AOMS sarà collegata alla partecipazione alla CIP[3].
La gestione strategica delle autorizzazioni modificata entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.
Con l’approvazione nel mese di marzo 2021 della mozione 19.3955 viene eliminata, mediante una revisione della LCl, la volontarietà per tutti i medici che esercitano in ambito ambulatoriale.
Il nuovo diritto in materia di autorizzazione dei fornitori di prestazioni ambulatoriali prevede che a partire dal 1° gennaio 2022 i medici che desiderano essere autorizzati a esercitare la loro attività fatturando a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), debbano partecipare alla CIP. Per i medici autorizzati a partire dal 1° gennaio 2022 a esercitare in ambito ambulatoriale viene così eliminata la volontarietà a tenere una CIP. Per i medici già autorizzati per il momento non si applica questa disposizione.
L’8 marzo 2021 il Parlamento ha approvato la mozione 19.3955 «Una cartella informatizzata del paziente per tutti i professionisti della salute coinvolti nel processo di cura» della CSSS-CN con la quale il Consiglio federale viene incaricato di elaborare i fondamenti giuridici affinché tutti i fornitori di prestazioni e/o i professionisti della salute siano tenuti ad affiliarsi a una comunità (di riferimento) certificata.
L’eliminazione della volontarietà avverrà tramite una modifica della LAMal, che potrebbe essere abbinata alla revisione della LCIP. Il Consiglio federale deciderà entro il febbraio 2022 sul modo di procedere[4].
[1] Messaggio LCIP, FF 2013 5321, p. 5349
[2] RS 832.10
[3] Revisione della LAMal: autorizzazione dei fornitori di prestazioni (UFSP)
[4] Diffusione e utilizzo della CIP (UFSP)
La LCIP è in vigore dal 15 aprile 2017. Gli ospedali acuti, le cliniche di riabilitazione e i reparti psichiatrici ospedalieri hanno tre anni di tempo a partire da tale data per entrare a far parte di una comunità o di una comunità di riferimento certificata. Il termine per l’affiliazione è quindi scaduto il 15 aprile 2020, che è considerata la data di introduzione della CIP. Affinché una comunità o una comunità di riferimento possa iniziare l'attività e offrire una CIP, essa deve soddisfare i requisiti per la certificazione previsti dall'art. 12 LCIP. A causa della complessa procedura di certificazione, di modifiche alle disposizioni esecutive e di ritardi nell'attuazione tecnica all'interno delle comunità e comunità di riferimento, non è stato possibile rispettare la scadenza del 15 aprile 2020.
A fine 2020 è stato possibile certificare con successo le prime comunità di riferimento. Si può presupporre che ancora nel 2021 i pazienti potranno creare una CIP. Poiché la certificazione e l’introduzione della CIP avverranno in modo scaglionato, un’introduzione generalizzata sarà possibile soltanto nei prossimi anni.
Per comunità di riferimento o comunità si intende un’unità organizzativa di professionisti della salute e dei loro istituti, che costituiscono un’organizzazione di diritto privato. Esse gestiscono l'infrastruttura richiesta dalla LCIP per il salvataggio e l’interrogazione della CIP dei pazienti da parte di professionisti della salute. I medici che desiderano partecipare alla CIP o che vi sono tenuti, devono affiliarsi a tale organizzazione.
I pazienti possono aprire una CIP esclusivamente all’interno di una comunità di riferimento. Le comunità di riferimento sono tenute per legge a effettuare preparativi per il consenso, l'apertura e la cancellazione di una CIP e sono responsabili dei punti di contatto e del portale di accesso per i pazienti.
Le comunità non offrono questi servizi e consentono semplicemente l'accesso alla CIP per i professionisti della salute, mettendo a disposizione un portale di accesso per tali professionisti o interfacce per l’accesso alla CIP tramite il sistema primario (cartella clinica elettronica).
Pertanto, i medici che si affiliano a una comunità soddisfano l’eventuale obbligo di legge per la partecipazione alla CIP ma non devono assumersi i vasti compiti che l’apertura di una CIP comporta.
Per partecipare alla CIP, i medici devono affiliarsi a una comunità di riferimento o comunità certificata ai sensi della LCIP. Una panoramica delle future comunità di riferimento o comunità ai sensi della LCIP verrà pubblicata e regolarmente aggiornata dal Centro di competenza e di coordinamento di Confederazione e Cantoni eHealth Suisse[1].
La comunità dei medici AD Swiss Comunità CIP AD Swiss opera a livello nazionale e consente a professionisti della salute e organizzazioni sanitarie di partecipare alla CIP. L’AD Swiss è orientata secondo le necessità dei medici con studio proprio. Ciò significa che è possibile un accesso con identità elettroniche già disponibili dell’Health Info Net AG (HIN)[2]. Sono previsti anche canoni di utilizzazione bassi anche per studi medici di gruppo grandi. Singoli medici possono addirittura usare gratuitamente la CIP.
La Comunità CIP AD Swiss ha superato con successo la procedura di certificazione ottenendo, l’11 novembre 2022, il relativo certificato emesso dall’organismo KPMG.
Già ora è possibile aderire online a AD Swiss tramite https://www.ad-swiss.ch/it/ad-swiss-epd-gemeinschaft.
[1] https://www.patientendossier.ch/it/popolazione/offerente-cip
La Comunità CIP AD Swiss è un’associazione senza fini di lucro che ha lo scopo di costituire e gestire una comunità ai sensi della LCIP. In quanto comunità, essa consente a professionisti della salute e ai loro istituti l’accesso alla cartella informatizzata del paziente secondo quanto previsto dalla legge. I caratteri AD (che si pronunciano all’inglese) stanno per «Affinity Domain». Si tratta di un termine dello standard internazionale utilizzato nella CIP. Con tale termine si intende una rete di professionisti della salute o dei relativi istituti sanitari che si scambiano informazioni mediche sulla base di un’infrastruttura comune.
Il comitato direttivo della Comunità CIP AD Swiss si compone di rappresentanti delle organizzazioni Cassa dei medici, FMH e Health Info Net AG. Per garantire lo sviluppo tecnologico e l’infrastruttura, l’ente promotore trasferisce l'esercizio alla società operativa AD Swiss Net AG. Azionisti della AD Swiss Net AG sono la Cassa dei medici, la FMH e la Health Info Net AG. Grazie alla partecipazione della FMH sia all’ente promotore che alla società operativa, è garantito che la rappresentanza degli interessi del corpo medico rappresenti un obiettivo chiave della comunità e della società operativa. Oltre alla possibilità per i medici di partecipare alla CIP, la AD Swiss Net AG gestisce altri servizi per una comunicazione diretta come e-referral, e-scambio di rapporti o e-ricetta. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web della Comunità CIP AD Swiss (https://www.ad-swiss.ch/it/).
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