Ogni membro della FMH ha l'obbligo di ottemperare alle disposizioni del Codice deontologico della FMH e ai suoi allegati. Le commissioni di deontologia delle società mediche cantonali esaminano eventuali violazioni contro il Codice deontologico e prendono le decisioni del caso. Possono emettere sanzioni che vanno dall'ammonimento all'esclusione dalla FMH.
La Commissione di deontologia della FMH è un organo della FMH la cui funzione è di esaminare, in quanto istanza di ricorso, le decisioni delle Commissioni di deontologia delle società mediche cantonali e dell'Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica (asmac).
La Commissione di deontologia della FMH si compone di un presidente, quattro vicepresidenti nominati dalla Camera medica e dagli assessori, nominati da ogni società medica cantonale, ogni società medica specialistica, dall'asmac e dall’Associazione svizzera dei medici dirigenti di ospedali (AMDHS) (due membri per società).
La composizione della Commissione di deontologia della FMH dipende dal singolo caso. Viene sempre presieduta da un presidente o vicepresidente nominato dalla Camera medica e completata da due assessori. La scelta dei membri dipende dalla lingua della procedura e dalla specializzazione. Inoltre si fa attenzione ad evitare qualsiasi conflitto di interessi.
Il segratariato della Commissione di deontologia della FMH viene assistita da membri del servizio giuridico della FMH. Le procedure sono confidenziali.
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In caso di sospetto di violazione del Codice deontologico, i membri della FMH o terzi (per es. pazienti) possono sporgere denuncia presso le commissioni cantonali di deontologia, le quali possono proporre una conciliazione
Per contro, fatta eccezione per le denunce relative a lesione del rispetto della dignità umana, possono partecipare alla procedura come parti solo membri della FMH.
Poiché nella procedura relativa alla violazione del Codice deontologico la Commissione di deontologia della FMH è solo la seconda istanza, non ci si può rivolgere direttamente ad essa per una denuncia o una notifica. Un ricorso alla Commissione di deontologia della FMH è possibile solo se è già stata emessa una decisione da parte di una commissione di deontologia cantonale o dalla Commissione di deontologia della asmac.
L'art. 43 segg. del Codice deontologico e il regolamento della Commissione di deontologia della FMH definiscono dal punto di vista formale le condizioni per l'esame del ricorso. Le disposizioni generali del regolamento si applicano anche alla procedura di prima istanza. Una decisione di prima istanza che non sia stata impugnata presso la Commissione di deontologia della FMH entro 30 giorni, è passata in giudicato e quindi non è più impugnabile.
Le decisioni della Commissione di deontologia della FMH sono definitive.
Le parti sono il ricorrente (in generale il medico sanzionato dalla prima istanza) e l'opponente (chi aveva denunciato la violazione presso la prima istanza). Le parti possono farsi rappresentare da un avvocato. La Commissione di deontologia della società medica cantonale (oppure l'asmac) trasmette gli atti alla Commissione di deontologia della FMH e prende anche parte alla procedura.
Segretariato generale FMH
Elfenstrasse 18, Casella postale
3000 Berna 16
Tel. 031 359 11 11
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