Un medico che desideri ottenere l’autorizzazione per un’attività ambulatoriale in Svizzera, d’ora in poi dovrà soddisfare alcuni requisiti obbligatori.
In futuro i cantoni dovranno stabilire tetti massimi in diversi settori specialistici medici o in determinate regioni. I tetti massimi saranno validi per tutti i medici che lavorano in ambito ambulatoriale e non solo per quelli che lavorano in uno studio medico.
Ora i cantoni, indipendentemente dai tetti massimi stabiliti, possono bloccare qualsiasi ulteriore autorizzazione in un determinato settore specialistico se a) in un cantone i costi annuali in un settore specialistico superano per persona assicurata i costi annuali degli altri settori specialistici nello stesso cantone o b) aumentano in misura superiore ai costi annuali della media svizzera del settore specialistico interessato.
Attualmente il termine di referendum dell’8 ottobre 2020 non è ancora scaduto. Se fino ad allora non accadrà nulla, il Consiglio federale deciderà a partire da quando le modifiche entreranno in vigore. Dato che l’attuale regolamentazione temporanea sarà valida fino a fine giugno 2021, si può supporre che le nuove regolamentazioni entreranno in vigore successivamente e cioè a partire dal 1° luglio 2021.
I cantoni avranno a disposizione due anni di tempo, a decorrere dall’entrata in vigore, per adeguare di conseguenza le proprie regolamentazioni.
L’obbligo di attestare le conoscenze linguistiche viene meno per i medici che dispongono di uno dei seguenti diplomi:
Chi, ad esempio, ha conseguito nel Canton Zurigo una maturità liceale con la lingua francese come materia fondamentale, non dovrà sostenere alcun esame di lingua francese. Un medico cresciuto nella Svizzera italiana e che abbia conseguito il diploma di medico presso l’Università di Basilea non dovrà sostenere alcun esame di lingua tedesca. Una persona che abbia conseguito in Austria un diploma di medico riconosciuto in Svizzera, non dovrà sostenere alcun esame di lingua tedesca.
Per rispondere a questa domanda è utile tenere distinti i due «settori» in questione, sebbene siano in effetti strettamente correlati.
Autorizzazione a esercitare la professione ai sensi della LPMed
All’art. 36 cpv. 1 lett. c, la LPMed prevede che per ottenere l’autorizzazione a esercitare la professione il medico debba disporre delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l’autorizzazione. Secondo l’art. 11c cpv. 2 dell’Ordinanza sulle professioni mediche (OPMed), le conoscenze linguistiche possono essere provate mediante:
Se tali requisiti sono soddisfatti, la relativa lingua può essere iscritta nel registro, requisito necessario affinché possa essere concessa l’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 36 LPMed. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 36 LPMed, la maturità liceale svizzera non è tuttavia sufficiente.
Autorizzazione di ammissione ai sensi della LAMal
La regolamentazione linguistica approvata dal Parlamento per l’autorizzazione di ammissione ai sensi della LAMal prevede (presumibilmente dal 1.7.2021) che tutti i fornitori di prestazioni debbano attestare le loro conoscenze linguistiche e che tale attestazione venga meno solo nei tre casi eccezionali elencati qui di seguito.
L’obbligo di attestare le conoscenze linguistiche viene meno per i medici che dispongono di uno dei seguenti diplomi:
Conclusioni
A meno che il Consiglio federale non inserisca nell’Ordinanza sulle professioni mediche (OPMed) l’attestazione delle conoscenze linguistiche mediante esame di maturità prima dell’entrata in vigore delle modifiche alla LAMal, si verificherà effettivamente la spiacevole situazione in cui per i due settori (autorizzazione a esercitare la professione e autorizzazione di ammissione per la fatturazione) sono previsti requisiti linguistici diversi sebbene, in realtà, l’obiettivo sia sempre lo stesso e cioè che i medici che esercitano in Svizzera dispongano delle conoscenze linguistiche necessarie a fornire prestazioni mediche di alto livello qualitativo.
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